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Corte Ue, ok a detrazione Ivase il bene è usato a fini d'impresa
Pubblicato 1 giorno fa su
Al centro della recente controversia, l'esercizio del diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisto di beni e servizi destinati a operazioni a titolo gratuito
Nel dispositivo della sentenza, i togati comunitari ribadiscono, nel rispetto della normativa europea, il principio secondo cui, per determinare la portata della detrazione Iva, è necessario un nesso diretto e immediato tra una operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione.
La tracciabilità dei pagamentinon può garantire l’impunità
Pubblicato 2 giorni fa su
L’acquisto della merce non fa nascere il diritto alla deduzione dell'Iva se, dalle carenze strutturali e commerciali del fornitore, emerge che le operazioni sono inesistenti
Le fatture emesse da società cartiere sono prive del valore riconosciuto ai documenti regolari e di conseguenza non possono trovare valido ingresso nella contabilità Iva. In tal caso, è legittimo il sequestro preventivo anche se i pagamenti sono tracciabili. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 4947/2012.
A Catania e Messina proseguono le iniziative con le scuole
Pubblicato 2 giorni fa su
Continua con successo l’attività di educazione alla legalità fiscale promossa dall’Agenzia delle Entrate
Il mese di febbraio si apre con le iniziative, organizzate nell’ambito del progetto di educazione alla legalità fiscale dell’Agenzia delle entrate “Fisco e Scuola”, degli uffici territoriali di Catania, Messina e Nicosia.
Tre gli istituti coinvolti: l’Istituto Tecnico, Economico Statale “Giuseppe De Felice Giuffrida” di Catania, l’Istituto Superiore G. Minutoli (Sezione Geometri) di Messina e il Liceo “F.lli Testa” di Nicosia.
Gli studenti hanno mostrato curiosità e interesse per gli argomenti affrontati, in particolare per l’evasione fiscale, ponendo numerose domande sul ruolo dell’Agenzia delle Entrate e sulle recenti notizie riguardanti le operazioni di contrasto all’evasione diffuse dalla stampa in questi giorni.
Patto anti-evasione. Un nuovo alleato nel catanese
Pubblicato 2 giorni fa su
Il Comune di Misterbianco nei giorni scorsi ha firmato un’intesa con la direzione provinciale delle Entrate
Il Comune di Misterbianco (CT) si aggiunge alla lista dei Comuni siciliani che collaborano con l’Agenzia delle Entrate nell'attività di recupero dell’evasione fiscale.
Il 9 febbraio scorso, la Direzione Provinciale di Catania ha siglato con il comune catanese l’intesa che consentirà lo scambio telematico delle cd. segnalazioni qualificate, comunicazioni riguardanti violazioni o inadempimenti fiscalmente rilevanti - riscontrate localmente - utilizzabili ai fini dell’accertamento dei tributi statali.
La quota dei suddetti tributi riconosciuta ai comuni, attribuita in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse non a titolo definitivo, è stata elevata al 50% (Dlgs n. 23/ 2011, art. 2 comma 10). Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013, 2014, la medesima quota è stata elevata al 100%.
Corte Ue: base imponibile esclusasenza il “peso” della condizione
Pubblicato 2 giorni fa su
Secondo i giudici europei per l'imposta sui conferimenti l'esclusione dalla base imponibile non riguarda soltanto i beni di una società il cui capitale è aumentato
Al centro della questione esaminata dai togati comunitari l'interpretazione degli articoli 5 e 7 della direttiva 69/335 che disciplinano le modalità di trattamento delle imposte indirette sulla raccolta di capitali. Protagonista della controversia una società di diritto polacco che controlla altre due società del gruppo.
Bari, focus sulle novità del contenzioso tributario
Pubblicato 5 giorni fa su
Reclamo e mediazione gli argomenti clou del convegno. Tra i relatori, il Direttore regionale Entrate, Aldo Polito
Scocca l’ora della mediazione sotto il cielo di Bari. Nel capoluogo pugliese si è tenuto oggi, presso la Camera di Commercio, il convegno inaugurale del corso di formazione teorico-pratica sul processo tributario, organizzato dalla Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il patrocinio del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria. I relatori sono stati chiamati a confrontarsi, dunque, con il tema delle “Novità del processo tributario”, ma fin dai saluti, è stato l’istituto pre-contenzioso del reclamo e mediazione ad occupare la scena. Tra critiche e aspettative, infatti, la novità introdotta dall’articolo 39 del d. l. n. 98/2011 suscita dibattito intorno alle incognite da colmare attraverso la prassi e intorno agli effetti, presunti, che l’applicazione dell’istituto potrà comportare.
Il tavolo di presidenza- La prima parte del convegno, dedicata come di consueto ai saluti, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutte le parti coinvolte nella dinamica processuale: per i professionisti, è intervenuto Giorgio Treglia, presidente dell’Ordine barese dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Aldo Polito, direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate e Francesco Paolo Chimienti, direttore provinciale di Bari, hanno dato voce al punto di vista dell’Amministrazione finanziaria; la squadra dei giudici è stata rappresentata dal presidente della Commissione tributaria regionale, Ennio Sepe, dal presidente della Commissione provinciale di Bari, Aldo D’Innella e dal presidente del Consiglio di Giustizia tributaria, Daniela Gobbi. Il convegno è stato anche l’occasione per l’esordio di Salvatore Paracampo, in qualità di presidente del collegio del Garante del Contribuente, di fresco insediamento nel capoluogo pugliese.
A proposito di formazione - I saluti rivolti alla platea della Camera di Commercio da Giorgio Treglia e Daniela Gobbi hanno avuto ad argomento la formazione per i professionisti della consulenza e per i giudici tributari. L’esigenza di aggiornarsi ed affinare conoscenze e metodo di lavoro è molto sentita dai professionisti, impegnati in prima linea nella lotta all’evasione, purché essa non giustifichi compressioni della tutela dei diritti del contribuente. Daniela Gobbi ha rilanciato gli argomenti di Treglia, proponendo iniziative e sinergie utili a fare della giustizia tributaria una materia apprezzata e riconosciuta. In proposito, il presidente dell’organismo di autogoverno della magistratura tributaria ha previsto che il prossimo inserimento nella funzione di circa duemila giudici provenienti dalla magistratura ordinaria richiederà un notevole impegno in termini di formazione, per trasferire esperienze e sensibilità del campo fiscale. Sepe e D’Innella sono stati d’accordo nell’apprezzamento verso il corso di formazione, quale momento di qualificazione utile a lavorare con proficuità. Sepe, in particolare, ha espresso dispiacere per i tagli alle risorse dell’apparato giudiziario che penalizzano proprio la formazione. D’Innella, da parte sua, ha auspicato l’uniformazione del processo tributario al modello del giusto processo da celebrare in tempi brevi e ha proposto all’uditorio alcune riflessioni sui meccanismi che oggi costituiscono un inciampo alla linearità e alla velocità del processo tributario. Istanze di sospensione e frequenza dei ricorsi in Cassazione sono, secondo il presidente della CTP, i maggiori ostacoli sulla strada dell’efficienza.
Aldo Polito ha rivolto la sua attenzione alle nuove frontiere della formazione. In un contesto di vivace mutevolezza normativa, occorre ripensare il metodo e gli strumenti della formazione per restituire centralità ed efficacia al momento didattico. Il direttore ha suggerito il ricorso consapevole alle nuove tecnologie come fattori abilitanti di un percorso che sottragga la formazione al dominio della retorica e la restituisca alla naturale funzione di strumento per il lavoro. La simulazione in aula, in particolare, potrebbe offrire opportunità utili allo scambio dei punti di vista e allo sviluppo culturale condiviso tra i diversi attori della fiscalità. A seguire, Francesco Paolo Chimienti ha dichiarato la piena disponibilità degli uffici baresi dell’Agenzia delle Entrate a raccogliere la sfida del reclamo-mediazione per agire, innanzitutto, sulla qualità degli atti di accertamento. Il nuovo istituto, secondo il dirigente, agirà da pungolo e potrà svolgere una funzione anche dirompente nell’approccio al procedimento, a condizione che tutti i protagonisti acquisiscano una mentalità orientata alla ricerca di soluzioni e non al formalismo capzioso.
Il presidente del Garante ha svolto una breve disamina dei requisiti oggettivi e della procedura del reclamo, con l’occhio rivolto all’articolo 24 della Costituzione ed all’esercizio dei diritti di difesa da parte del contribuente. Salvatore Paracampo ha, poi, spostato l’accento sul funzionamento della riscossione e ha illustrato punti di discrasia che, nella sua opinione, possono rendere difficoltosa, o almeno onerosa, l’attività di difesa.
Nel vivo del reclamo - Il passaggio dai saluti alla fase delle relazioni si è realizzato con la voce di Salvatore Sodano, consigliere dell’ODCEC di Bari. Il professionista ha introdotto alcune sollecitazioni, utili ad avviare la discussione intorno al reclamo e alla mediazione. Le criticità e i limiti dell’istituto spaziano, a parere di Sodano, dalla questione delle spese per sostenere la difesa in sede di reclamo, ai rapporti tra il procedimento della mediazione e l’attività di riscossione, ai tempi della definizione della pretesa. Su tutti questi aspetti, i professionisti attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Ogni previsione, tuttavia, è subordinata al dovere di adottare un approccio corretto da entrambi i fronti, Amministrazione e professionisti, senza appigliarsi ai cavilli e agendo secondo deontologia.
La risposta del giudice Sepe non si è fatta attendere. Il presidente della Commissione tributaria regionale, infatti, ha svolto una relazione appassionata e dettagliata sulle frizioni che il reclamo introduce nell’ordinamento tributario. Gli argomenti utilizzati per formulare la critica all’istituto sono stati di ordine procedurale e sostanziale, con enfasi specifica sulla duplicazione di istituti che il reclamo-mediazione comporta, sull’intralcio nell’accesso alla giurisdizione, sulla vulnerazione del diritto di difesa e, in generale, sugli effetti negativi prodotti dalle norme del d. l. n. 98/2011 sullo status dei giudici tributari. Il secondo capitolo della relazione di Sepe è stato dedicato alla concentrazione della riscossione nell’accertamento.
La replica del direttore Polito ha tralasciato gli spunti de iure condendo, che mal si adattano al ruolo di un funzionario pubblico, e si è soffermata sulla visione di sistema. Polito, dunque, ha osservato che le novità normative hanno sempre suscitato resistenze nella storia e, tuttavia, molte di queste previsioni si sono rivelate, nel tempo, fattori di ammodernamento e progresso. La funzione del reclamo-mediazione non può essere adeguatamente compresa, inoltre, se non viene tolta dall’isolamento nel quale è inquadrata ad opera di molti commentatori, per essere inserita dentro il lungo percorso di investimento sul contraddittorio che il legislatore ha inaugurato a partire dalla fine degli anni Novanta. Se è prematuro, dunque, raffigurare un quadro di possibili ostacoli al decollo del reclamo, in rapporto anche all’attuale assetto del procedimento tributario, non è affatto presto, invece, per cominciare a lavorare sul’ottimismo della volontà. Questa attitudine si sostanzia, secondo il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, nell’intendere il ricorso al giudice come opzione residuale ed estrema, nel lavorare per comporre il quadro della corretta pretesa tributaria in sede amministrativa, a tutto vantaggio del contribuente, e nella rigorosa adesione al dettato della Costituzione che impone al funzionario pubblico di agire con imparzialità e rispetto della legge, nell’interesse del Paese.
Corte Ue, le spese a uso promiscuorientrano nel calcolo dell’Iva
Pubblicato 5 giorni fa su
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di una disposizione della direttiva 77/388 sull'Iva dovuta per l'uso privato di veicoli aziendali
Secondo i togati comunitari un metodo di calcolo forfettario che non tiene nella dovuta considerazione le spese sostenute per uso privato di beni aziendali non è conforme alla normativa Ue. Protagonista della controversia uno studio di consulenza fiscale che ha acquistato due veicoli per fini professionali e uso privato.
Fondi immobiliari: nuova fiscalità,nuove istruzioni dalle Entrate
Pubblicato 7 giorni fa su
Un vero e proprio vademecum che mette a confronto il prima e il dopo con esempi esplicativi per consentire agli interessati di individuare con sicurezza la giusta tassazione
Una fra tutte: la scadenza del 16 febbraio, prevista per il versamento dell’imposta sostitutiva del 7% del valore netto del fondo liquidato entro il 31 dicembre 2011, slitta al prossimo 31 marzo senza applicazione di sanzioni. Nella circolare n. 2/E del 15 febbraio, tutta la disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi.
La richiesta di adesione fasullanon sospende i termini del ricorso
Pubblicato 7 giorni fa su
Oltre alla forma ci vuole la sostanza, vale a dire la reale e concreta intenzione di avviare un dialogo con l’ufficio per giungere a una revisione della pretesa fiscale
L’istanza di accertamento con adesione prodotta dalla parte all’ufficio per meri fini dilatori e non seguita da alcun tentativo effettivo di adesione, è assolutamente ininfluente ai fini della sospensione di 90 giorni dei termini di impugnazione prevista dalla relativa norma (Ctr di Venezia, sentenza 154/22/2011).
Ok alla confisca per equivalentesui beni che pareggiano l’Iva evasa
Pubblicato 7 giorni fa su
Per l’applicazione della misura cautelare non è necessario verificare che il profitto del reato sia confluito effettivamente nella disponibilità della persona indagata
È legittima la confisca per equivalente sui beni dell’imprenditore, anche cointestati, per un ammontare pari all’Iva evasa. L’adozione della misura non presuppone la dimostrazione del nesso pertinenziale tra reato e somme sequestrate. È la conclusione a cui è giunta la Corte di cassazione con la sentenza 4956/2012.
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